È arrivata una legge che interessa tutti gli italiani all’estero. In primo luogo alla nuova migrazione che spesso omette di iscriversi all’Aire al momento del su trasferimento all’estero. Una legge che sanziona coloro che non la rispettano con multe fino a MILLE EURO. Sanzione che si applica anche retroattivamente fino a 5 anni, con una somma complessiva di 5’000 euro.
Vogliamo ricordare che tutti i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero hanno l’obbligo di iscriversi all’AIRE, ovvero all’Anagrafe Italiani residenti all’estero. Lo stabilisce la legge n. 1228 del 24 dicembre 1954.
Successivamente con la legge del 27 ottobre 1988, n. 470, si stabiliva che “Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell’interno”.
AIRE PRESSO COMUNI E MINISTERO INTERNO
Nella stessa legge all’articolo 8 si indica che “Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi”.
E all’articolo 9 si aggiunge che “Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi: a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi… Tutti gli altri sono tenuti ad iscriversi all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero).
Finora per chi non rispettava l’obbligo di iscrizione erano previste sanzioni amministrative molto leggere, ora invece la sanzione è molto severa e si va da 200 a 1’000 euro. Come recita la legge di Bilancio del 30 dicembre 2023 nei due articoli 242 e 243:
LEGGE DI BILANCIO 2023 ARTICOLI 242 E 243
Art. 242 – « Art. 11. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.
La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. - I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione».
IL RUOLO DEI CONSOLATI
Nell’articolo successivo, 243, si precisa anche che “le pubbliche amministrazioni”… che “nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza”.
In questo caso, anche per ragioni fiscali “Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza”.
Il riferimento all’obbligo di iscrizione all’Aire contenuto nella legge di Bilancio del 30 dicembre 2023 è sicuramente una sorpresa per tutti. Non era stata paventata né immaginata. Perché è stata voluta? Le ragioni saranno di natura fiscale e politica, poiché permetterà all’Italia di accentuare i controlli chiamando in causa molti reparti della pubblica amministrazione a tenere aggiornati i dati Aire.
Le italiane e gli italiani all’estero sono avvisati!