La nuova pubblicazione dell’UFPP (Ufficio federale della protezione della popolazione) «Il rifugio» fornisce una panoramica su questo elemento importante del dispositivo di sicurezza svizzero. La versione elettronica dell’opuscolo può essere sfogliata come un fascicolo stampato e contiene diverse animazioni:
La preparazione dei rifugi, ossia lo sgombero e l’arredamento, avviene solo su ordine delle autorità.
Il rifugio è chiamato anche “rifugio antiatomico”. Si tratta di un impianto sotterraneo di ogni edificio che serve per proteggere la popolazione dai conflitti armati. Però risultano essere anche ottima protezione in caso di catastrofi naturali. Chi non dispone del rifugio può utilizzare quelli pubblici più vicini.
I Cantoni sono responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei piani d’attribuzione. Tuttavia, l’attribuzione della popolazione ai rifugi viene resa nota pubblicamente solo nel caso in cui la situazione sul piano della politica di sicurezza lo richieda.
Le autorità seguono e valutano costantemente l’evoluzione della situazione sul fronte della politica di sicurezza. Se dovesse delinearsi un conflitto in un Paese limitrofo o in Svizzera, le autorità locali procederebbero all’attribuzione preventiva dei posti protetti alla popolazione. I rifugi devono poter essere preparati all’occupazione in cinque giorni.
La protezione civile può supportare la popolazione nelle fasi di occupazione e di permanenza nei rifugi. La popolazione e in particolare i proprietari dei rifugi hanno però una certa autoresponsabilità e corresponsabilità. Vale il principio dell’aiuto all’autoaiuto, promosso anche da questo nuovo opuscolo.