Svizzera al voto il 24 novembre su 4 oggetti!

Il 24 novembre 2024, il popolo svizzero si esprime su 4 oggetti: Potenziamento delle strade nazionali; Diritto di locazione (sublocazione); Diritto di locazione (disdetta per bisogno personale); Finanziamento delle prestazioni sanitarie. Governo e Parlamento raccomandano quattro Sì.

POTENZIAMENTO STRADE NAZIONALI
La disponibilità di infrastrutture di trasporto moderne ed efficienti è di vitale importanza per la popolazione e l’economia. La Confederazione investe perciò continuamente nella rete ferroviaria e stradale. Dal 1990 il volume di traffico sulle strade nazionali è più che raddoppiato e provoca regolarmente colonne in diversi tratti della rete. Per evitarle, gli automobilisti e i camionisti ripiegano su percorsi che attraversano villaggi e quartieri residenziali, compromettendo la sicurezza e la qualità di vita degli abitanti. La Confederazione e i Cantoni hanno il compito di porre rimedio a questa situazione; a tal fine provvedono anche ad ampliare i tratti interessati della rete delle strade nazionali, così da decongestionarli.

DIRITTO DI LOCAZIONE (Sublocazione)
Il locatario di un’abitazione può sublocare temporaneamente la propria abitazione o alcune stanze. Questa possibilità è prevista anche per i locali commerciali. A volte, però, l’abitazione è sublocata senza il necessario consenso del locatore o a un prezzo spropositato. Per impedire questi abusi, il Parlamento ha deciso di modificare le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni.
In futuro, chi intende sublocare dei locali dovrà farne richiesta scritta al locatore e ottenere il suo consenso scritto. Il progetto prevede che il locatore possa rifiutare la sublocazione, in particolare se la durata prevista supera i due anni. Qualora il locatario violi gli obblighi connessi alla sublocazione, il locatore può inviare una diffida scritta. Se la diffida resta infruttuosa, il locatore ha la possibilità di disdire il contratto di locazione con un preavviso di 30 giorni. Contro il progetto è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posto in votazione.

DIRITTO DI LOCAZIONE (disdetta per bisogno personale)
Il Codice delle obbligazioni prevede che il proprietario possa recuperare rapidamente le abitazioni o i locali commerciali locati per adibirli a uso proprio. Il cosiddetto bisogno personale è rilevante in particolare in tre casi. In primo luogo, la disdetta per bisogno personale può essere data da chi acquista un immobile; il termine di preavviso è di tre mesi per le abitazioni e di sei mesi per i locali commerciali, anche se il contratto prevede un termine più lungo.
Diversamente da quanto previsto finora, il bisogno personale non deve più essere urgente: è sufficiente che sia impor tante e attuale. Poiché questa condizione è meno severa e dunque più semplice da dimostrare, per il proprietario sarà più facile disdire il contratto. La nuova regola comporta inoltre protrazioni più brevi dei rapporti locativi. Contro il progetto è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posto in votazione.

FINANZIAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE
In Svizzera le prestazioni coperte dall’assicurazione malattie obbligatoria non sono finanziate in modo uniforme. Nel caso delle cure ambulatoriali (presso uno studio medico, un terapista o in ospedale senza pernottamento), i costi sono coperti dalle casse malati. Nel caso di quelle stazionarie, il Cantone copre almeno il 55 per cento dei costi se le cure sono dispensate in ospedale (con pernottamento) e quasi la metà se sono dispensate a domicilio o in una casa di cura; il resto è a carico delle casse malati. Questo sistema crea tuttavia falsi incentivi: i pazienti ricevono spesso cure stazionarie anche quando un trattamento ambulatoriale sarebbe più indicato dal punto di vista medico e, nel complesso, più economico.

Adottando una modifica della legge federale sull’assicurazione malattie il Parlamento ha deciso che tutte le prestazioni dell’assicurazione malattie obbligatoria saranno finanziate congiuntamente dalle casse malati e dai Cantoni secondo la stessa chiave di ripartizione. I Cantoni copriranno pertanto almeno il 26,9 per cento dei costi e le casse malati al massimo il 73,1 per cento.

Fonte: admin.ch