Il rapporto del cittadino con il fisco italiano non si risolve con il trasferimento all’estero. Fino a quando la residenza formale (iscrizione anagrafe popolazione residente) o fattuale ( domicilio o residenza) è in Italia, il cittadino è tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi.
A chiarirlo è la recente Ordinanza n. 1355/2022 della Corte di cassazione: senza l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero il cittadino italiano resta un contribuente italiano soggetto passivo d’imposta.
E’ la legge che lo sancisce. L’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n.917, stabilisce che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
E “ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano”.
L’Ordinanza della Corte di cassazione si è resa necessaria per diversi casi che si erano creati tra cittadini italiani e Agenzia delle Entrate.
Si chiarisce inoltre che l’iscrizione all’Aire deve essere contestuale alla cancellazione dall’anagrafe del Comune italiano dove il cittadino aveva la residenza.