L’Italia aggiorna la lista dei “Paesi sicuri”

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che aggiorna la lista dei paesi considerati sicuri dall’Italia. Cosa significa? Per chi arriva da questi paesi sarà quindi difficile ottenere protezione internazionale e asilo.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che aggiorna la lista dei paesi considerati sicuri dall’Italia. Per chi arriva da questi paesi sarà quindi più difficile ottenere protezione internazionale e asilo. Il decreto non si applica a coloro che hanno già presentato domanda di protezione prima della data della sua emissione, cioè il 7 maggio 2024.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 7 maggio 2024

Aggiornamento della lista dei  Paesi  di  origine  sicuri  prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25.

(24A02369)

(GU n.105 del 7-5-2024)

 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO e con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime  per  le  procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della revoca dello status di rifugiato, e, in  particolare,  l’art.  2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e  della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri  dell’interno e della giustizia, l’adozione di  un  elenco  dei  Paesi  di  origine sicuri;

  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, di attuazione della direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull’attribuzione, a cittadini di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di protezione internazionale, nonché norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché   della   direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale;

  Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di  concerto  con il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72 del 25 marzo  2023, che stabilisce una lista di Paesi di origine sicuri  per  richiedenti protezione internazionale;

  Considerata la necessità di effettuare l’aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri ai  sensi  dell’art.  2 del decreto 17 marzo 2023;

  Visto l’appunto n.  MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state  trasmesse  le  schede   contenenti   le   determinazioni relativamente  ai  seguenti  Paesi:  Albania,  Algeria,   Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo  Verde,  Colombia,  Costa  d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,  Marocco, Montenegro, Nigeria, Peru’, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

  Tenuto conto dell’esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a  prescindere  dal  Paese  di provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;

Decreta

Art. 1 Paesi di origine sicuri

  1. Ai sensi dell’art. 2-bis del  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, sono  considerati  Paesi  di  origine  sicuri:  Albania, Algeria,  Bangladesh,   Bosnia-Erzegovina,   Camerun,   Capo   Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto,  Gambia,  Georgia,  Ghana,  Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco,  Montenegro,  Nigeria,  Peru’,  Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
  2. Nell’ambito   dell’esame   delle   domande    di    protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e’ valutata alla luce delle informazioni contenute  nelle  schede  sul  Paese  di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa.

    Art. 2 Aggiornamento periodico

  1. L’elenco  di  cui  all’art.  1  e’  aggiornato   periodicamente conformemente all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

 Art. 3 Notifica

  1. L’elenco di cui  all’art.  1  e’  notificato  alla  Commissione europea. Sono,  altresi’,  comunicate  alla  Commissione  europea  le modifiche  apportate  all’elenco  di  cui  all’art.   1   a   seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’art. 2.

  Art. 4 Norma transitoria e abrogazioni

  1. Ai fini dell’esame delle domande di protezione  internazionale,

l’inclusione di Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto,  Peru’  e  Sri Lanka, nell’elenco di cui all’art. 1 non  ha  effetto  sulle  domande presentate da  cittadini  di  detti  Paesi  prima  dell’adozione  del presente decreto.

  1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto del Ministro degli affari  esteri  e della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con  il  Ministro  dell’interno  e  il  Ministro  della  giustizia  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72  del  25 marzo 2023.

Art. 5 Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto  si  applica  dal   quindicesimo   giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 7 maggio 2024

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani  
Il Ministro dell’interno Piantedosi | Il Ministro della giustizia Nordio

FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/