La CIC provvisoria è valida anche per l’espatrio, ma …

Il testo ufficiale dell’articolo 11 del decreto legge del 26 giugno 2026, n. 108, in materia di validità della carta d’identità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. (26G00133).

La parte che riguarda la validità della carta d’identità cartacea, è contenuta nel decreto Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità, (26G00133).

Ecco il testo ufficiale dei 7 comma dell’articolo 11 del decreto legge del 26 giugno 2026, n. 108 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

  1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione,  ai  fini  del  predetto rapporto contrattuale.
  1. Esclusivamente ai fini di cui all’articolo 35 del testo  unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more  del  rilascio  della carta d’identità elettronica,  il  documento  cartaceo  non  scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell’esercizio di  diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro  o  il  deposito  di  denaro  presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

  2. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione. All’atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.

  3. Il documento d’identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell’articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l’espatrio ai sensi dell’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n.  649.  Si applicano, in   quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All’atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio.

  4. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell’importo per l’emissione della carta d’identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre    2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell’importo previsto.

  5. Restano salve le disposizioni di cui all’articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle  attività previste dal presente articolo mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica.

Fonte: gazzettaufficiale.it