Dal 12 dicembre in Svizzera più restrizioni per il Covid

covid_shopIeri il Consiglio federale ha deciso ulteriori provvedimenti contro il coronavirus, che si applicano dal 12 dicembre e riguardano gli orari di apertura, le manifestazioni nonché lo sport e la cultura. Le misure si applicheranno fino al 22 gennaio 2021.

I ristoranti, i bar, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono chiudere tra le 19.00 e le 6.00. I ristoranti degli alberghi (riservati agli ospiti dell’albergo), i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (take-away) possono tenere aperto fino alle 23.00.

I negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono restare chiusi anche la domenica e nei giorni festivi nazionali. I ristoranti e i bar, invece, possono tenere aperto la domenica e i giorni festivi.

Il 24 dicembre e la notte di San Silvestro la chiusura è fissata alle 01.00.

Le manifestazioni pubbliche sono vietate, fatta eccezione per le celebrazioni religiose fino a 50 persone, i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti, le assemblee degli organi legislativi e le manifestazioni politiche.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Le attività sportive nel tempo libero sono consentite soltanto in gruppi di non più di cinque persone. Rimangono vietati gli sport di contatto. La limitazione a cinque persone vige anche per le attività di gruppo nel settore culturale non professionistico.

Continuano a essere consentite le attività sportive e culturali (escluse le competizioni) di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Sono inoltre ammessi gli allenamenti e le competizioni dei membri di quadri nazionali, così come gli allenamenti e le partite, ma senza pubblico, nelle leghe professionistiche. Sono infine consentite le prove e le esibizioni di artisti o gruppi professionisti.

COMPRENSORI SCIISTICI

  • I gestori dovranno richiedere un’autorizzazione al Cantone.
  • I gestori dei comprensori sciistici dovranno inoltre presentare severi piani di protezione in cui siano attuate le prescrizioni uniformate a livello nazionale.
  • Ai comprensori sciistici stessi non si applicano limitazioni della capienza. Tutti i mezzi di trasporto chiusi, per esempio cabinovie e funivie, possono però essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza. La regola vale sia per i posti in piedi sia per i posti a sedere.
  • In tutti gli impianti di risalita, anche sulle sciovie e seggiovie, vige l’obbligo della mascherina. Nelle file di attesa deve essere portata la mascherina e rispettata la distanza obbligatoria.
  • Gli ospiti di strutture della ristorazione nei comprensori sciistici possono essere ammessi nei locali chiusi soltanto se è disponibile un tavolo per loro.