Con l’ordinanza numero 147, depositata ieri 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito dei giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso in relazione all’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».
Ai fini della risoluzione di tale questione, le parti private hanno chiesto alla Corte costituzionale di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), in merito alla portata degli articoli 9 del Trattato dell’Unione Europea (TUE) e 20 del Trattato del Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza.
DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte ha deciso di dare seguito a tali richieste. Alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si chiede di sapere se gli articoli 9 del Trattato dell’Unione Europea (TUE) e 20 del Trattato del funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025, come convertito, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso articolo 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione.

