Con la legge di bilancio 2026 sono state introdotte alcune modifiche in materia di cittadinanza: a partire dal primo gennaio 2026, infatti, le istanze e le relative dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da parte del cittadino italiano.
Due nuovi comma all’articolo 4 della legge hanno introdotto due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza.
CITTADINANZA NON PIÙ PER NASCITA
Non è pertanto possibile far ricorso a questa procedura nel caso in cui il/i genitore/i sia(no) diventato/i cittadino/i italiano/i per naturalizzazione, per beneficio di legge, per matrimonio o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana.
In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in Consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori).
Queste dichiarazioni, le cui istanze siano presentate a partire dal primo gennaio 2026, sono inoltre esenti dal pagamento del contributo di 250 Euro al Ministero dell’Interno.
Le indicazioni per presentare domanda sono reperibili sui siti delle sedi diplomatiche.
