Cittadinanza, le nuove norme per i figli nati all’estero!

Con la legge di Bilancio 2026 dal 1. gennaio sono state introdotte alcune modifiche in materia di cittadinanza italiana. Le dichiarazioni dei genitori sono esenti dal pagamento del contributo di 250 Euro al Ministero dell’Interno.

Con la legge di bilancio 2026 sono state introdotte alcune modifiche in materia di cittadinanza: a partire dal primo gennaio 2026, infatti, le istanze e le relative dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da parte del cittadino italiano.

Due nuovi comma all’articolo 4 della legge hanno introdotto due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza.

CITTADINANZA NON PIÙ PER NASCITA
Non è pertanto possibile far ricorso a questa procedura nel caso in cui il/i genitore/i sia(no) diventato/i cittadino/i italiano/i per naturalizzazione, per beneficio di legge, per matrimonio o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana.

In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in Consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori).
Queste dichiarazioni, le cui istanze siano presentate a partire dal primo gennaio 2026, sono inoltre esenti dal pagamento del contributo di 250 Euro al Ministero dell’Interno.

Le indicazioni per presentare domanda sono reperibili sui siti delle sedi diplomatiche.