La Confederazione stabilisce le condizioni per il voto elettronico negli scrutini federali. Con la revisione dell’ODP e dell’OVE la sicurezza del voto elettronico è rafforzata, poiché i requisiti di sicurezza e qualità posti ai sistemi, al loro impiego e al loro sviluppo sono precisati e resi più severi. Sono ora autorizzati soltanto sistemi completamente verificabili ed esaminati da esperti indipendenti su mandato della Confederazione.
Alle prove di voto elettronico possono partecipare al massimo il 30 per cento dell’elettorato cantonale e al massimo il 10 per cento di quello nazionale. Gli Svizzeri all’estero e gli aventi diritto di voto con disabilità rappresentano gruppi target speciali del voto elettronico e non sono pertanto considerati nel conteggio dei limiti.
Le nuove basi legali rafforzano i requisiti di trasparenza e prescrivono il coinvolgimento del pubblico e degli specialisti. Le condizioni per la pubblicazione di informazioni sul sistema e il suo esercizio sono infatti state precisate e i requisiti per il coin-volgimento del pubblico – per esempio l’obbligo di gestire un programma permanente di bug bounty – sono stati disciplinati.
Alcuni Cantoni prevedono di riprendere le prove con il sistema della Posta Svizzera. La Cancelleria federale ha commissionato una verifica di tale sistema e del suo esercizio e pubblicato i primi risultati. I lavori per la ripresa delle prove con questo sistema sono in corso, ma non sono ancora conclusi. I risultati della verifica indipendente faranno parte degli elementi in base ai quali il Consiglio federale decide sul rilascio di un’autorizzazione di principio ai Cantoni che ne fanno richiesta.