ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
Si definiscono AIRE i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato estero per un periodo superiore a 12 mesi iscrivendosi all’Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e cancellandosi contestualmente all’anagrafe comunale italiana. I cittadini AIRE perdono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
I cittadini AIRE che rientrano temporaneamente in Italia possono richiedere per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare l’iscrizione al Sistema Sanitario Regionale senza assegnazione del Medico Medicina Generale/Pediatra di Famiglia, con rilascio di tessera sanitaria.
La richiesta di rilascio di tessera sanitaria deve essere effettuata presso dall’Ufficio di Scelta e Revoca dell’ASST dove soggiorna presentando la certificazione del consolato italiano o autocertificazione di iscrizione all’AIRE.
La tessera, come da disposizioni nazionali di cui al DM 1/2/1996, dà diritto ad usufruire delle sole prestazioni ospedaliere urgenti.
ITALIANI IN VACANZA NELL’UE E SEE
Il cittadino italiano, essendo cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, può ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del proprio Stato.
La copertura dei costi relativi alle cure mediche in un altro Stato dell’UE può essere erogata attraverso l’assistenza diretta (il Servizio sanitario del tua Paese paga direttamente al servizio sanitario di cura oppure indirettamente anticipando le spese e poi farsi rimborsare.
E’ la Tessera Europea di Assicurazione Malattia a conferire questo diritto al cittadino residente nell’Unione europea o in uno Stato SEE, che è entrata in vigore in Italia nel 2004. Permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128, se sei in un Paese UE, SEE o Svizzera per temporaneo soggiorno.
PAESI EXTRA UE CON ACCORDI BILATERALI
Paesi extra Unione Europea con cui vigono Accordi bilaterali: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Serbia, Montenegro, Bosnia, Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Tunisia. L’assistenza varia in base alle diverse convenzioni ed è limitata solo ad alcune categorie di cittadini o a specifici motivi di soggiorno/trasferimento nell’altro Stato di destinazione.
L’assistenza è garantita ai cittadini di entrambi gli Stati convenzionati e in alcuni casi (secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni) l’assistenza è estesa a tutti i cittadini iscritti ai rispettivi Servizi Sanitari.
PAESI EXTRA UE SENZA CONVENZIONI BILATERALI
Paesi extra Unione Europea con cui NON vigono Accordi bilaterali (es.: Perù, Cile, Nepal, Arabia, USA, ecc.). L’assistenza sanitaria per turismo non è prevista. È consigliabile stipulare un’assicurazione personale, generalmente proposta dalle agenzie di viaggio.
L’assistenza sanitaria per motivi di lavoro/studio è garantita dalla normativa in vigore in materia.